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Cronaca
Incentivi fiscali per gli investimenti in pubblicità: pubblicato il regolamento
Il bonus pubblicità in vigore dall'8 agosto
Francesco Adduci | 17 agosto 2018

Ad inizio giugno avevamo pubblicato la notizia che sarebbe stato pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento che definisce le regole del credito di imposta (bonus pubblicità) per gli investimenti pubblicitari incrementali su giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Il provvedimento, ovvero il DPCM del 16 maggio 2018, però è stato un po’ fermo al vaglio della Corte dei Conti e finalmente, dopo più di due mesi, lo vediamo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2018: entra in vigore l’8 agosto 2018.

Sono interessati a questa novità, varata dal precedente Governo, le imprese e i lavoratori autonomi, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla dimensione aziendale, nonché gli enti non commerciali, per investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Inoltre, è possibile beneficiare del credito di imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell’anno 2016.

Gli investimenti incrementali ammessi al credito d’imposta sono quelli riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevabile al 90% per le piccole e medie imprese.

L’agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.

Per accedere al credito di imposta i soggetti interessati, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 marzo di ciascun anno, presentano un’apposita comunicazione telematica; per l’anno 2018 la comunicazione telematica deve essere presentata a decorrere dal 22 settembre ed entro il 22 ottobre 2018.

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